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Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1975
LEONE
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE