Estensione della facolta' concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La facolta', concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvedera' alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE