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Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo

Testo vigente

Art. 11

1. Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta' si provvede con provvedimento del capo del personale.

2. Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.

3. Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Art. 12

1. Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.

2. E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.

3. I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

Art. 13

1. Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

  1. a) partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parita' di merito, i candidati esterni;

  2. b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della meta' dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;

  3. c) partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera b);

  4. d) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformita' di quanto prevede l'articolo 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge.

2. Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con anzianita' non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di "addetto al controllo nella produzione" per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati "ottimi" nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

Art. 14

1. Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna piu' opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonche' l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.

Art. 15

1. Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione puo' attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando pero' categoria di appartenenza ed inquadramento economico.

2. Il relativo provvedimento e' disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneita' fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

Art. 16

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato e' stabilita in quaranta ore.

2. Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro.

3. E' compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

4. Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Art. 17

1. Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessita' tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facolta' di prolungare l'orario normale.

2. Tale prolungamento non puo' eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

3. I criteri generali per l'applicazione delle, disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione.

4. L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facolta', per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

5. Puo' essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

6. L'operaio non puo' rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non puo' neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, ne' di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

7. Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora, non comportano riduzioni di retribuzione.

Art. 18

1. L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad un'indennita' giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennita' integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennita', e l'indennita' giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

2. Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'articolo 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

3. L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' abrogato.

Art. 19

1. I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato.

2. Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, altre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessita' di studio sue e dei suoi figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate.

3. Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, da' periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale.

4. Il trasferimento puo' essere altresi' disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini documento al prestigio dell'ufficio.

5. Il consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti.

6. L'operaio puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso.

7. Il comando e' disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

8. La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato.

Art. 20

1. L'operaio che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. 1) censura;

  2. 2) riduzione dello stipendio;

  3. 3) sospensione dal lavoro;

  4. 4) destituzione.

Art. 21

1. La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.

2. La censura e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

3. Avverso il provvedimento di cui al precedente comma e' ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

Art. 22

1. L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata e' pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

2. Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

3. La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

Art. 24

1. Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.

2. L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare dal 1 luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

3. Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, e' attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresi' gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

4. Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1 gennaio 1975.

Art. 26

1. Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1975
LEONE
MORO - COSSIGA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE