Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della "Opposizione nell'Aula" nella XXVII legislatura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura, che parteciparono alla "Opposizione nell'Aula" e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1 gennaio 1975, una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.
2. Agli stessi e' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di tre annualita' della pensione straordinaria.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 9.360.000 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, in ragione di L. 2.340.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 e per L. 2.340.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE