Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' sostituito dal seguente:
"E' costituito un Consorzio obbligatorio - ente pubblico economico - avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova".
Art. 2
1. Alla lettera d) dell'articolo 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole "da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova, sentito il comitato dell'associazione stessa" sono sostituite dalle seguenti:
"da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind".
Art. 3
1. Alla lettera t) dell'articolo 8 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole: "al ruolo organico del personale" sono sostituite dalle seguenti: "al ruolo organico, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale".
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e' sostituito dal seguente: "Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal comitato".
2. Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Dei cinque revisori dei conti, uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del comitato; uno e' nominato dal Ministro per il tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno e' nominato dal Ministro per la marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno 6 nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro e' l'intendente di finanza di Genova".
Art. 5
1. Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.
2. In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, gli eventuali provvedimenti del Consorzio, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed innovanti la situazione in atto in materia di trattamento economico di attivita' e di quiescenza a favore del personale dipendente, saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1975
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE