Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i direttori e gli sperimentatori, dipendenti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle stazioni sperimentali per l'industria.
2. Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, gli sperimentatori agli assistenti universitari.
3. L'assegno speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE