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Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichita' dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso per il personale di custodia e di guardia notturna, nonche' la determinazione dei relativi contingenti per ciascuna regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.

2. Nelle regioni nelle quali il numero delle domande presentate dagli idonei ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, risulti superiore ai posti disponibili in base agli organici anteriori all'entrata in vigore della presente legge, vengono assegnati agli idonei anche i posti di nuova istituzione fino alla concorrenza numerica delle domande presentate.

3. Detti concorsi si svolgeranno in base ad un esame colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonche' su argomenti relativi al servizio d'istituto.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichita' e belle arti o le dipendenti soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.

5. Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.

Art. 5

1. All'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale.
Gli idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976".

Art. 6

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - SPADOLINI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE