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Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1975 e 1976, di lire 15 miliardi nell'anno 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978, di lire 40 miliardi nell'anno 1979 e di lire 50 miliardi nell'anno 1980.

2. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio di iscrizione in bilancio potranno essere utilizzati anche negli esercizi finanziari successivi.

Art. 2

1. L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1, e' affidata in concessione alla Aeritalia, societa' per azioni a partecipazione statale, che vi provvedera' in collaborazione con la Boeing.

2. La concessione e' disposta con apposita convenzione, nella quale sono stabilite le modalita' e condizioni per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, che e' approvata con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 4.

3. Prima dell'approvazione da parte del Ministro per le partecipazioni statali la convenzione sara' sottoposta al parere non vincolante di una commissione composta da quindici deputati e quindici senatori, nominata dai Presidenti delle due assemblee, fra i componenti delle rispettive commissioni bilancio e partecipazioni statali.

4. Il parere dovra' essere espresso entro quindici giorni dalla trasmissione della convenzione.

5. Il parere del comitato tecnico-amministrativo tiene luogo di ogni altro richiesto da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3

1. Nella convenzione di cui all'articolo 2 saranno fra l'altro previsti:

  1. a) il programma e le modalita' di esecuzione delle attivita' da svolgersi dalla concessionaria, tenendo conto che per quelle da svolgere sul territorio nazionale, la quota parte non inferiore al 50 per cento dovra' essere realizzata dalla concessionaria medesima nelle zone di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni;

  2. b) i criteri e le modalita' di erogazione delle somme a favore della concessionaria sulla base dei preventivi di spesa presentati annualmente dalla concessionaria medesima e approvati dal comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 4;

  3. c) l'obbligo a carico della concessionaria di versare allo Stato una quota sul ricavato della vendita degli aerei prodotti in base ai progetti realizzati in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, stabilendo i relativi criteri di determinazione;

  4. d) la facolta' a favore della concessionaria di eseguire i compiti indicati all'articolo 1 anche con la collaborazione di terzi;

  5. e) le ipotesi di decadenza dalla concessione, nonche' la procedura della relativa dichiarazione.

Art. 4

1. Presso il Ministero delle partecipazioni statali e' istituito un comitato tecnico-amministrativo, composto da un dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede, da un dirigente superiore dello stesso Ministero, da un dirigente superiore del Ministero del tesoro, e da quattro esperti del settore aeronautico di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, e durano in carica cinque anni.

3. Il comitato puo' essere sentito su tutte le questioni relative alla concessione e ai rapporti con la societa' concessionaria.

Art. 5

1. Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto.

Art. 6

1. Le somme dovute dalla concessionaria ai sensi dello articolo 3, lettera c), saranno versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 7

1. All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1975 con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1975
LEONE
MORO - BISAGLIA -
COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE