Adeguamento dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure:
Personale Personale
fruente non fruente
di aggiunta di aggiunta
di famiglia di famiglia
Maresciallo maggiore, mare-
sciallo capo, maresciallo di
alloggio e gradi corrispon-
denti....................... 4.000 2.500
Brigadieri e vicebrigadieri.. 3.200 2.000
Appuntato, carabiniere e gra-
di corrispondenti........... 2.500 1.600
Allievo carabiniere e gradi
corrispondenti.............. - 600".
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1975
LEONE
MORO - GUI - REALE - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: REALE