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Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:

Art. 1

1. Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che, nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926, furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, e' assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, una pensione straordinaria di L. 780.000 annue.

2. E' altresi' concesso, una tantum, un assegno straordinario pari all'importo di due annualita' della pensione straordinaria.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a L. 7.660.000 a carico delle disponibilita' del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 7.660.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a L. 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

2. All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in L. 10.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE