Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:
"c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
e) interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine puo' avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi".
Art. 2
1. Nello, stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:
"g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;
h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;
i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1975
LEONE
MORO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE