Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e' sostituito dal seguente:
"La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e' sostituito dal seguente:
"Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - allegata alla presente legge, spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 500.000 e di L. 350.000. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 109.000, 89.000 e 74.000".
Art. 3
1. Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e' sostituito dal seguente:
"I compensi per i medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B - quadri 1 e 2 - sono ridotti rispettivamente a L. 250.000 e 175.000 qualora essi siano anche titolari di condotta medica".
Art. 4
1. I quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono modificati come segue:
"Quadro 1
Compenso mensile lordo . . . . . . . . . . . . L. 500.000
Asinara . . . . . . . . C.L.A.
Gorgona . . . . . . . . C.L.A.
Pianosa . . . . . . . . Stab. penit.
Capraia . . . . . . . . C.L.A."
"Quadro 2
Compenso mensile lordo . . . . . . . . . . . . L. 350.000
Is Arenas . . . . . . . C.L.A.
Isili . . . . . . . . . C.L.A.
Mamone . . . . . . . . C.L.A."
Art. 5
1. All'onere annuo di L. 31.100.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio 1975, con i normali stanziamenti del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno stesso.
Art. 6
1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE
MORO - REALE - GULLOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE