Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:
a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967);
b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);
c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
VISENTINI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE