diritto.io

Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:

  1. a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967);

  2. b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);

  3. c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);

  4. d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);

  5. e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);

  6. f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);

  7. g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);

  8. h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
VISENTINI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE