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Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Attribuzioni del personale della carriera direttiva

1. Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicita' degli atti; cura l'attivita' di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

3. Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.

4. I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero.

5. Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Art. 3 Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

1. Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

2. Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

3. Il personale che non ha maturato l'anzianita' di cui al precedente comma e' adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, puo' essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chi chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE