Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
2. Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla partecipazione italiana alle spese della prima e della seconda fase della conferenza, valutato in lire 658 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE