Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, e' aggiunto il seguente secondo comma:
"Sono altresi' istituite nel comune di Verona tre zone delimitate, secondo l'annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sara' depositata nell'archivio di Stato, nel modo seguente: prima zona (quadrangolare) - a sud dall'autostrada Serenissima; a nord dalla zona agricolo-industriale di cui al comma precedente; a nord-ovest dalla linea ferroviaria Verona-Mantova; a est dal deposito militare ex forte Tomba;
seconda zona (trapezia) - a nord dalla linea ferroviaria Verona-Milano; a ovest dall'autostrada del Brennero; a sud dall'autostrada Serenissima; a sud-est dalla strada statale n. 62 della Cisa; a est dal deposito militare ex forte di Dossobuono e da una retta che unisce lo spigolo ovest della suddetta area demaniale con il sottovia del Fenilon alla ferrovia Verona-Milano;
terza zona (trapezia) - a nord canale secondario di Lugagnano del consorzio di bonifica Alto Veronese e suo prolungamento virtuale verso est di metri 180; a est nuova strada di piano regolatore che unisce la statale n. 11, all'incrocio del caseificio, alla strada provinciale Verona-Lago localita' Ca' del Sasso; a sud linea virtuale parallela alla strada statale n. 11 Padana superiore corrente a metri 250 verso nord; a sud-ovest strada comunale Ca' Brusa'; a nord-ovest linea virtuale retta tra la strada Ca' Brusa' e il canale di bonifica del consorzio Alto Veronese, corrente a metri 200 a est della Corte Gabbia".
Art. 2
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, e' aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente; nonche' le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse".
Art. 3
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, sono aggiunti i seguenti:
"Il consorzio ha altresi' lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove iniziative nell'ambito delle zone di cui al secondo comma dell'articolo 1.
A tal fine, il consorzio puo' espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2, oppure puo' curarne l'acquisto".
Art. 4
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".
Art. 5
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579, e' sostituito dal seguente:
"Le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 avranno luogo su istanza del consorzio, anche per conto delle imprese interessate.
Il consorzio provvede all'assegnazione delle aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di opere annesse e puo' applicare un sopraprezzo sul valore di esproprio o di acquisto nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dell'ente, tenuto conto del grado di utilizzazione dei singoli lotti, della loro ubicazione e del costo delle necessarie infrastrutture".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1975
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN - BUCALOSSI
Visto, il Guardasigilli: REALE