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Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica

Testo vigente

Capo I. Centrali elettronucleari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Capo II. Centrali termoelettriche e derivazioni idroelettriche

Art. 8

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravita' della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, puo' far obbligo:

  1. a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

  2. b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

2. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali puo' essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicita' di gestione.

Art. 9

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

2. Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880, e' dello 0,35 parti per milione.

3. E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene.2

Art. 10

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e' aggiunto il seguente comma:
"I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare".

Art. 11

1. I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalita' di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.

2. Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate e' consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonche' di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.

3. Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069, sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche gia' esistenti.