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Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 14 maggio 1965 n. 496, sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro dei ciechi pluriminorati.

Art. 2

1. All'onere annuo di lire 200 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1975
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE