Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
2. Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.
Art. 2
1. L'assunzione e' effettuata mediante pubblico concorso, per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
2. L'esame consiste in una prova scritta di lingua italiana, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio sulle materie che saranno indicate nel programma d'esame, diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.
3. Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 3
1. I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, per l'espletamento del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla meta'.
2. L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avra' luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
Art. 4
1. Il Ministro per il commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento del primo concorso, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato ad assumere personale temporaneo con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per un periodo anche continuativo non superiore ad un anno, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.
Art. 5
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 85 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 1021 e 2051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero del medesimo anno finanziario in ragione, rispettivamente, di lire 70 milioni e di lire 15 milioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975
LEONE
MORO - DE MITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE