Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Societa' europea di cultura (SEC) con sede in Venezia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno finanziario 1974 il contributo annuo a favore della Societa' europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, nella misura di lire 30 milioni, e prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, e' elevato a lire 50 milioni.
Art. 2
1. All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede quanto a lire 20 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 20 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno 1975.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1975
LEONE
MORO - SPADOLINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE