Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.
Art. 2
1. Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, e' sostituito dai seguenti:
"Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, e' dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennita' di presenza di L. 3000.
La spesa relativa fara' carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE