Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - GUI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE