diritto.io

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 8

1. I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie puo', limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria, il ricorso non e' ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

3. Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalita' indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

5. A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

Art. 9

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".

Art. 10

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
    "L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e' ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se e' superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se e' superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'.
    Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni";

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;

  3. c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;

  4. d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

  5. e) il secondo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o piu' persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facolta' di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo";

  6. f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole "dodicimila" e "quindicimila" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "diciottomila" e "ventitremila".