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Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', purche' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE