Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia e' richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
2. E', inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
3. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.
Capo II. Conferimento del grado di vicebrigadiere
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 2
1. Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero;
2) per il restante decimo, mediante esame di idoneita' al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.
2. I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneita'.
Art. 3
1. Il concorso e l'esame di idoneita' di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
2. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Sezione II. Concorso per esami
Art. 4
1. Per partecipare al concorso di cui all'articolo 2 gli appuntati e le guardie debbono aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo degli agenti di custodia e non aver superato il 35° anno di eta'.
2. Per gli appuntati e le guardie in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due ed anni uno.
3. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 37 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Art. 5
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, aver riportato nel biennio Precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a "buono" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
2. Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.
Art. 6
1. L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.
2. Per la prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto.
3. La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.
4. La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi.
6. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a sei decimi.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.
8. Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
9. Le prove di esame hanno luogo a Roma.
10. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore dell'ufficio preposto al personale degli agenti di custodia, o da chi ne fa le veci in caso di assenza od impedimento, che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non inferiore a direttore capo e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia.
11. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena o delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.
12. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale.
13. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianita'.
Art. 7
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.
2. I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo.
3. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Art. 8
1. Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.
2. Le materie di insegnamento ed ogni altra modalita' di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
3. Il Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
4. Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio puo' avvenire una sola volta.
5. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.
6. Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra piu' grave.
Art. 9
1. Al termine del corso gli allievi debbono sostenere un esame finale costituito da una prova scritta ed una orale sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.
2. Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte ed orali si applicano le norme di cui all'articolo 6.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.
4. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a sette decimi.
5. La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.
6. A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianita'.
Art. 10
1. Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola, che la presiede, e dai docenti delle singole materie.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.
Art. 11
1. Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.