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Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanita'.

2. Nella denuncia devono essere indicati:

  1. a) prenome e cognome, eta', domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

  2. b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si e' verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Art. 2

1. L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - GUI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE