Contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, previsto dall'articolo 8, lettera a), del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' aumentato di lire 100 milioni.
Art. 2
1. All'onere di L. 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1975
LEONE
MORO - FORLANI - COLOMBO - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: REALE