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Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 e' concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di lire 900 milioni annui da destinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da esso promosse e funzionanti alla data della presente legge.

2. Detto contributo verra' a cessare all'atto del passaggio delle dette istituzioni scolastiche allo Stato e sara' portato in aumento dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

1. All'onere annuo di lire 900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione rispettivamente degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975
LEONE
MORO - GUI - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE