Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Locri una corte d'assise avente giurisdizione sulla circoscrizione del tribunale di Locri.
Art. 2
1. Le corti d'assise di Palmi e Locri sono aggregate alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.
2. I tribunali di Palmi e Locri sono aggregati alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria.
Art. 3
1. L'inizio dell'attivita' della corte d'assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'articolo 2 avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella data che verra' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 4
1. Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.
2. La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' siano in corso.
Art. 5
1. Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte d'assise di Palmi che, in virtu' del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 3.
2. La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato gia' notificato il decreto di citazione.
Art. 6
1. All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE