Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto".
Art. 2
1. Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, sono soppresse le parole: "da parte di imprese costruttrici".
Art. 3
1. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera d), dopo le parole:
"trasferiti per causa di morte", sono aggiunte le parole: "o per atto tra vivi".
2. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni".
3. I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:
a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;
e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;
f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso;
g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;
i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.
Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.
L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio".
4. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"L'imposta di cui all'articolo 3 e' ridotta:
a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricole o forestali sempre che l'attivita' agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;
c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge".
Art. 4
1. Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
2. Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto stesso, si applicano a tutte le societa' ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge.
Art. 5
1. Le disposizioni previste dall'articolo 6, sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione e' sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia.
Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione".
Art. 7
1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelli di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1 gennaio 1975.
2. Le societa' e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE