Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprieta' al demanio dello Stato, di un immobile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1 settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti, da esso costruito tra i viali Asia; dell'Arte, Stendhal e della Civilta' romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprieta' al demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.
Art. 2
1. All'onere di L. 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.
2. All'onere annuo di L. 342.000.000 relativo, alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3, primo comma, della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE