Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attivita' promozionale delle esportazioni italiane
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.
2. Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.
Art. 2
1. Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:
1) le linee direttrici promozionali;
2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;
3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;
4) i tempi prevedibili di attuazione.
2. Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.
Art. 3
1. L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate.
2. Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attivita' svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.
Art. 4
1. L'Istituto e' soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtu' dell'articolo 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere sulle singole iniziative promozionali.
Art. 5
1. Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o comunque, di seguire la realizzazione dell'attivita' promozionale sono rimborsate, previa riduzione del 25 per cento della diaria di missione, le spese di alloggio, con onere a carico dell'importo destinato alla singola iniziativa promozionale.
Art. 6
1. A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili negli esercizi successivi.
Art. 7
1. Alla dotazione del capitolo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario; 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro per il commercio con l'estero.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1976
LEONE
MORO - DE MITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO