Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO