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Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:
"La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.
E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.
Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO