Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo ed il riconoscimento giuridico della pensione d'invalidita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' fissato al 31 marzo 1975 il termine entro il quale il personale addetto ai servizi complementari di bordo deve avere effettuato il numero di ore di volo necessarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 2 marzo 1974, n. 72.
Art. 2 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO