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Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.

Art. 2

1. All'onere di L. 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO