Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' disposto a favore della soprintendenza alle antichita' di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1976 e lire 500 milioni rispettivamente negli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.
Art. 2
1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonche' degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'Antiquarium, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1976
LEONE
MORO - PEDINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO