Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di mq 50.000 sito nello stesso comune
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Margherita di Savoia del compendio di proprieta' dello Stato sito in detto comune, limitato dal piazzale dell'edificio scolastico di via Ariosto e dal complesso denominato "Cantieri edili", della superficie di circa metri quadrati 50 mila, per il prezzo complessivo di lire 75 milioni.
Art. 2
1. La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Margherita di Savoia a:
1) destinare a verde pubblico, strade e piazze, una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare e relative opere le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
2. L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
Art. 3
1. Gli attuali occupanti hanno diritto ad acquistare dal comune di Margherita di Savoia, sia in forma singola che associata, i lotti di terreno del compendio sui quali hanno realizzato costruzioni.
Art. 4
1. E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto.
2. E' consentita la permuta tra i lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1976
LEONE
MORO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO