Disciplina degli scarichi nelle acque marittime
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Sino all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque dall'inquinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonche' le condizioni igieniche degli abitati, la immissione diretta nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Art. 2
1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo sara' rilasciata con la procedura prevista dagli articoli da 146 a 153 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed e' comunque condizionata alla garanzia della salvaguardia dell'ambiente marino. A questo fine sono vincolanti il parere previsto dall'articolo 147 del predetto decreto presidenziale e quello della regione interessata, per le materie di sua competenza. Quest'ultimo parere dovra' essere espresso entro il termine perentorio di giorni quindici dalla richiesta, trascorso il quale esso s'intendera' concesso favorevolmente.
Art. 3
1. Le capitanerie di porto controllano che gli scarichi avvengano nel rispetto delle autorizzazioni e che in ogni caso vengano adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque marine.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1976
LEONE
MORO - GIOIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO