Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1975
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Stato di previsione del Ministero del tesoro
Art. 1
1. L'assegnazione per l'anno finanziario 1975 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' elevata di L. 850.000.000.
Art. 2
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1975, di cui all'articolo 6 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' elevata di lire 1.100.000.000.
Art. 3
1. Il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) per l'anno finanziario 1975, di cui all'articolo 9 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' elevato di L. 2.075.000.000.
Art. 4
1. Per l'anno finanziario 1975, la somma determinata col primo comma dell'articolo 19 della legge 26 aprile 1975, n. 132, resta stabilita in complessive lire 68 miliardi 725 milioni.
2. Conseguentemente l'importo di lire 52 miliardi indicato dal secondo comma del medesimo articolo 19 e' stabilito in lire 67 miliardi 225 milioni.
Art. 5
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1975, fissato dall'articolo 20 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' aumentato di lire 133 miliardi 5 milioni.
Art. 6
1. Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/1968 del consiglio in data 27 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione allo apposito capitolo 3405 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunita' europee.
Art. 7
1. Il contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, per l'anno finanziario 1975, di cui all'articolo 8 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' elevato di lire 128 milioni 283 mila.
Art. 8
1. Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.
3. Alle spese di cui al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 9
1. Lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1975, n. 132, e' stabilito in lire 10 miliardi 770 milioni.
2. Stato di previsione del Ministero delle finanze
Art. 10
1. Si autorizza la spesa di L. 37.957.495 ed il conseguente versamento con imputazione alla contabilita' speciale denominata: "Intendenza di finanza di Roma - Ufficio centralizzato restituzione prelievi agricoli" per consentire l'inserimento nelle somme messe a disposizione dalle Comunita' europee, per l'attuazione della politica agricola comune, degli importi recuperati dalla stessa intendenza ed indebitamente versati al bilancio dello Stato.
2. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica
Art. 11
1. Alle spese di cui al capitolo 1134 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
2. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici