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Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Testo vigente

Titolo I. Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente: "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";

  2. b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni";

  3. c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno";

  4. d) al primo comma dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";

  5. e) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 56° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno";

  6. f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 46° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 33° giorno";

  7. g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
    "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere";

  8. h) al primo comma dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno";

  9. i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno successivo alla scadenza";

  10. l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
    L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito";

  11. m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni";

  12. n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole "entro il ventesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno";

  13. o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da "L'atto di designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione".
    Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato;

  14. p) al primo comma dell'articolo 27 le parole "entro il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il trentaseiesimo giorno";

  15. q) al primo comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno";

  16. r) al primo comma dell'articolo 33 le parole "Entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni";

  17. s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".

Art. 2

1. Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 7 le parole "entro dieci giorni" sono sostitute con le altre "entro tre giorni";

  2. b) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    "I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";

  3. c) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
    Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una regione e per piu' di tre collegi. La candidatura della stessa persona in piu' di una regione importa nullita' della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in piu' di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.
    Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in piu' di due collegi.
    Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
    E' consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di piu' gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
    La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
    Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
    I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
    La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";

  4. d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
    "L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
    I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
    L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
    Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
    Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica";

  5. e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

  6. f) il primo comma dell'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    "L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
    1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;
    2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
    3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
    4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni.
    I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2)";

  7. g) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
    "La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni e' effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio";

  8. h) all'articolo 22 le parole "non piu' tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente" sono sostituite con le altre "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti";

  9. i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
    "Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";

  10. l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 48" sono sostituite con le altre "dell'articolo 64";

  11. m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 47" sono sostituite con le altre "all'articolo 67";

  12. n) al nono comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 52" sono sostituite con le altre "dell'articolo 73";

  13. o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 48" sono sostituite con le altre "all'articolo 64".

Art. 3

1. All'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma sono soppresse le parole "fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista" e dopo le parole "30 marzo 1957, n. 361", sono aggiunte le altre "e successive modificazioni";

  2. b) sono soppressi il secondo e terzo comma.

Titolo II. Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

Art. 5

1. Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonche' la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 6

1. Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne".

Art. 7

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvedera' al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'articolo 75; quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalita' di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvedera' al successivo inoltro al pretore.

Art. 8

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

3. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

4. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

  1. a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

  2. b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

5. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 9

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu' elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Titolo III. Disposizioni particolari per la valle d'aosta

Art. 10

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perche' si proceda ad elezione suppletiva.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.

4. Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 11

1. Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.