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Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, e' elevato a L. 30.000, a decorrere dal 1 gennaio 1976.

2. Il contributo di cui al precedente comma e' concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1 gennaio 1976.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2009 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1976 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO