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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:

  1. a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;

  2. b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si fara' fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1976
LEONE
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Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO