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Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga all'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le somme residue provenienti dagli stanziamenti delle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della predetta legge possono essere impiegate per la concessione del contributo statale previsto dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe e modificazioni, sulle domande presentate nel termine del 31 marzo 1975 di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

2. Le suddette domande sono sottoposte non oltre il 30 giugno 1976, per il prescritto parere, all'esame del comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1961, n. 649. I relativi contratti devono essere stipulati non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'istituto finanziatore del parere favorevole espresso dal predetto comitato.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO