Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'intendente di finanza di Roma, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato, e' autorizzato alla vendita al comune di Roma, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, dei terreni del comprensorio patrimoniale dello Stato, di circa 34 ettari, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma e delimitati dal lungomare della Salute, via Lucio Vicentini, via del Faro, via delle Chiglie, via del Missale, viale Traiano, salvo le zone che a seguito delle operazioni di delimitazione all'uopo da effettuare saranno riconosciute di pertinenza del demanio marittimo.
2. La vendita e' esentata da ogni formalita' amministrativa preventiva.
3. Con la sopravvenuta eseguibilita' del contratto di compravendita, il comprensorio patrimoniale sara' sottratto al regime dei beni patrimoniali dello Stato.
Art. 2
1. In corrispettivo della vendita, il comune di Roma dovra':
a) versare un prezzo di L. 3.500 per metro quadrato;
b) corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato l'indennita', i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio;
c) retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura pari alla meta' della somma che sara' deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e delle intere spese e diritti di procuratore. Con la esecutivita' del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte;
d) effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.
2. I corrispettivi, indicati alle lettere a) e b) che precedono, potranno essere versati in cinque ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutivita' del contratto di trasferimento.
Art. 3
1. Le aree di cui all'articolo 1 della presente legge, non occorrenti alla urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita', verranno rivendute dal comune di Roma a coloro che le occupano direttamente.
2. Il prezzo di tali cessioni verra' fissato sulla base del prezzo di cui al precedente articolo e potra' variare soltanto in considerazione della posizione di ciascun lotto e dell'uso cui e' adibito l'immobile sopra costruito, nonche' della consistenza volumetrica dello stesso.
3. Tale prezzo non potra' comunque essere fissato in misura superiore al doppio della cifra anzidetta.
Art. 4
1. Il comune di Roma provvedera' ad invitare gli occupatori delle aree ad inoltrare domanda di acquisto, corredata di planimetria in scala 1:500, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti.
2. Nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facolta' di corrispondere il prezzo dovuto in dieci ratei semestrali eguali, garantiti da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.
3. Il consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di Fiumicino partecipa alle trattative per la vendita, in nome e per conto degli interessati.
4. Le aree non richieste in vendita dagli occupatori e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilita', saranno alienate dal comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a quelli indicati dall'articolo precedente, entro un anno dallo acquisto, con assunzione da parte dell'acquirente di qualunque onere derivante da pretese di terzi.
5. I proventi totali della vendita, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili e impignorabili sino all'integrale adempimento di tutti gli oneri contrattuali a carico del comune.
Art. 5
1. Gli occupatori che acquistino le aree a norma della presente legge, per un decennio dalla data del compiuto pagamento del prezzo, non potranno alienarle o costituirvi diritti reali di godimento o garanzia.
2. Gli atti compiuti in violazione di questo divieto saranno nulli di diritto e comporteranno, a scelta insindacabile del consiglio comunale, il pagamento di una penale pari al doppio del prezzo pagato al comune per l'acquisto o la risoluzione di quel contratto di acquisto previa semplice restituzione del prezzo a suo tempo pagato, senza diritto ad alcuna maggiorazione o indennizzo per miglioramenti, innovazioni o nuove opere.
3. E' tuttavia consentito:
a) iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;
b) conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - STAMMATI -
GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO