Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", in Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato in favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, e' elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, recante modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, e' modificato come segue:
"L'ente e' retto da un consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;
f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;
g) un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;
h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
i) il rettore dell'Universita' statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;
l) un rappresentante del personale, designato dal personale del museo".
Art. 3
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del museo provvede a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui programmi per l'anno successivo.
Art. 4
1. All'onere di lire 55 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO