Limiti di eta' per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonche' per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia e' fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.
Art. 2
1. Sono soppressi tutti i limiti massimi di eta' previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MORO - MALFATTI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO