Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un anno.
Art. 2
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.
2. Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO