Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' fissata in L. 70.000 mensili.
Art. 2
1. All'onere annuo di L. 221.215.000, a carico del Ministero della difesa, e di L. 1.900.000, a carico del Ministero dell'interno, sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 3001 e 2622 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - FORLANI - COSSIGA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO