Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato:
1) il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;
2) il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta';
3) il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.
2. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita e' loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'.
3. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.1
Art. 2
1. La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non puo' superare l'importo della rendita di inabilita' permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilita' permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o piu' assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite.
2. Nella reintegrazione dei singoli assegni non puo', peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 3
1. I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuita' dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dello assegno sopraindicato.
2. Dal calcolo dei redditi e' escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.
Art. 4
1. Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.
Art. 5
1. L'assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.
Art. 6
1. Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalita' previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.
Art. 7
1. Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3.2
2. Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 8
1. Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:
a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni;
b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento.
L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonche' le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;1c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo e' fissato nella misura di lire 400 milioni.
2. Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvedera', per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale e' determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovra' trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della separata gestione di cui al precedente articolo 6.
Art. 9
1. L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere".
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni.
Art. 10
1. L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila.
2. L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento;
2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;
3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432.
4. L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO